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AGEVOLAZIONI FISCALI PER ALBERGHI HOTEL

Agevolazioni fiscali aggiornamenti

Il decreto Cultura e Turismo è stato approvato e porta con sé numerosi aggiornamenti per le agevolazioni fiscali alberghi e agenzie.

Ideata  per rilanciare il turismo italiano, la disposizione agevolerà il rinnovamento e l’aggiornamento delle strutture ricettive dal punto di vista tecnologico.

In dettaglio, sia per gli hotel sia per le agenzie di viaggio è previsto un credito d’imposta (tax credit) del 30% per  l’adozione di sistemi digitali, tra i quali si evidenziano siti e portali web, programmi di prenotazione e pagamento online, servizi di comunicazione e promozione per ottenere visibilità su web e social media, servizi di formazione per titolare dell’impresa e dipendenti sull’uso dei sistemi digital

Possono accedere all’agevolazione relativa al turismo digitale alberghi, affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti vacanze, residence, case per ferie, bed & breakfast, rifugi montani, le altre strutture extra alberghiere individuate dalle specifiche normative regionali, i consorzi, reti d’impresa, ATI (associazione temporanea di imprese), le agenzie di viaggi e i tour operator. L’attività deve essere di natura non occasionale, e per le aggregazioni il credito d’imposta spetta a ogni singola struttura ricettiva.

Sono agevolate le seguenti spese:

-Impianti wi-fi: le spese di acquisto e installazione di modem/router e dell’hardware di ricezione (antenne, parabole, ripetitori). Il servizio deve essere gratuito per il cliente, con una velocità di connessione di almeno 1 Megabit/s in download;

-Siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;


-Programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali in grado di garantire standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto di software e hardware (server, hard disk);


-Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;


-Servizi di consulenza per la comunicazione e il web marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;


-Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e servizi, acquisto di software;


-Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini delle attività sopra indicate: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).


Tutte queste voci di spesa sono agevolate al 100%, per un importo massimo pari a 44mila666 euro, a cui si applica il credito d’imposta del 30% per un totale massimo pari a 12mila 500 euro nel triennio. Va diviso in tre quote annuali di pari importo.

Riportiamo parte del decreto legge e rinnoviamo la nostra disponibilità a fornire chiarimenti e consulenza gratuita per progettare la soluzione più adatta al contesto di applicazione.

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Art. 9

Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
    a) impianti wi-fi;
    b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
    c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
    d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
    e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
    f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di  ospitalità per persone con disabilità;
    g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

  1. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 17.

fonte – Gazzetta Ufficiale

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